giovedì 1 maggio 2008

Decreto antiriciclaggio: nuove regole per gli assegni

assegno

Con l'entrata in vigore del cosiddetto "decreto antiriciclaggio" (231/2007) ecco le nuove regole per assegni, libretti al portatore e contanti che sarà bene ricordare a partire dal 30 aprile 2008 in poi.

Dal 1° maggio, infatti, le nuove regole saranno quelle riassunte nei successivi 8 punti:

1. Forti limitazioni per gli assegni trasferibili, che saranno sì ancora possibili, ma solo per cifre inferiori ai 5mila euro (l'attuale limite è di 12.500). La girata dovrà sempre essere effettuata apponendo il codice fiscale del girante a fianco della propria firma. 2. Tutti i nuovi libretti dal 30 aprile 2008 saranno già muniti della clausola "non trasferibile" e potranno essere unicamente presentati in banca per l'incasso dal beneficiario.
3. Per avere dei libretti senza la clausola "non trasferibile",da utilizzare per importi inferiori a 5.000 euro, sarà sufficiente fare una richiesta scritta alla banca. Per importi pari o superiori, la clausola di non trasferibilità dovrà comunque essere sempre inserita da colui che emette l'assegno. Ricordate, però, che la richiesta di assegni in forma libera comporta il pagamento di una somma di 1,50 euro per ciascun assegno, dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo. Tale somma sarà poi versata dalla banca all'erario.
4. Dopo il 30 aprile possiamo continuare ad usare fino ad esaurimento gli assegni già in nostro possesso. Per importi pari o superiori a 5.000 euro, ricordiamoci, però di inserire anche la clausola "non trasferibile", indicando sempre correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.
5. Nulla cambia nel caso in cui fossimo in possesso, in qualità di beneficiari, di assegni emessi prima del 30 aprile 2008. Infatti possiamo incassarli regolarmente.
6. Gli unici assegni che possono essere girati sono quelli emessi in forma libera e per importi inferiori a 5.000 euro. L'assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l'incasso, purchè riporti sempre l'indicazione del codice fiscale del girante, pena la nullità della girata e quindi l'impossibilità di incassare l'assegno.
7. Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (quelli con le diciture "a me medesimo", "m.m.", "a me stesso") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
8. L'utilizzo scorretto degli assegni (se dimentichiamo di apporre la clausola "non trasferibile" per importi pari o superiori a 5.000 euro) può comportare delle sanzioni amministrative pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell'importo trasferito.
Infine ricordiamo che queste nuove regole valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, e che non sarà più possibile aprire libretti al portatore per un importo pari o superiore a 5.000 euro.

Perciò...occhio ragazzi! Chi sbaglia paga.

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